Codice deontologico

 

Art.1 – Definizione
II codice deontologico è l’insieme dei principi e delle norme che l’operatore energetico
deve osservare nell’esercizio della professione, quali che siano l’ambito e stato giuridico in
cui viene svolta.
Il rispetto del codice deontologico è norma imprescindibile per l’operatore energetico al
fine dell’esercizio della professione.
Anche al di fuori dell’esercizio della professione il comportamento dell’operatore deve essere consono alla dignità della figura professionale.

Art.2 – Obbligatorietà
L’operatore è tenuto all’assoluto rispetto e alla conoscenza delle norme contenute nel presente codice, la cui ignoranza non esime dalle responsabilità

Art. 3 – Compiti dell’Operatore Energetico
Il compito dell’operatore energetico è cercare di migliorare la qualità della vita della persona stimolando positivamente la sua struttura energetica con tecniche proprie della sua formazione.L’operatore energetico utilizza tecniche energetiche applicate al settore del benessere pertanto il suo ambito di lavoro sta nelle aree non mediche della salute.

Art. 4 – Libertà e indipendenza della professione
L’esercizio della professione è fondato sulla libertà e sull’indipendenza professionale che costituiscono l’irrinunciabile diritto dell’operatore energetico nel rispetto dei diritti dell’individuo.

Art. 5 – Principi dell’attività professionale
Nell’esercizio della professione l’operatore energetico deve ispirarsi alle conoscenze proprie della disciplina che esercita, alle attuali conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Liliana Scavoni opera per rendere autonomi tutti i partecipanti alle sue attività e non per renderli dipendenti da se stessa e dalla sua professione.

Art. 6 – Limiti della professione
I limiti della professione dell’operatore energetico sono quelli stabiliti dalle attuali leggi (fino a che non ne verrà emanata una specifica per il settore) che definiscono le attività professionali protette: ogni violazione in questo senso è penalmente e civilmente perseguibile.
L’operatore energetico non potrà sconfinare nelle attività lavorative proprie delle altre professioni riconosciute e regolamentate per legge, quindi, non deve invadere le professioni già esistenti, tra le quali quella del medico, del farmacista e dell’estetista.

Art. 7 – Obblighi per l’esercizio della professione
Per esercitare la professione sono necessarie le seguenti condizioni:
1. L’adesione al Codice Deontologico che regola il corretto esercizio della professione (oltre a definire i principi e le norme, esso ha lo scopo di evitare in maniera netta di sconfinare su attività che competono altre professioni altrove riconosciute e regolamentate).

2. Un’assicurazione adeguata che copra i rischi di eventuali incidenti che possono verificarsi nello svolgimento della professione.

3. Essere in regola con le attuali leggi vigenti per l’attività di libero professionista olistico energetico.

Art. 8 – Consenso informato
L’operatore energetico non deve intraprendere nessuna prestazione professionale senza il consenso del cliente opportunamente informato: Col termine “consenso” si intende un atto con il quale il cliente autorizza liberamente ed intenzionalmente l’operatore energetico a utilizzare metodi propri della disciplina da lui praticata. Si usa l’espressione “informato” per sottolineare l’aspetto irrinunciabile che il soggetto riceva informazioni adeguate ed esaurienti. Il consenso informato si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto alla persona e sui principi di autonomia, nel senso che la persona deve essere
libera di scegliere quello che ritiene meglio per se stessa: questa libertà è un diritto universale degli esseri viventi. È necessario, nei relativi ambiti di competenza che il cliente esprima il consenso informato.
L’operatore avrà cura di conservare accuratamente, per almeno cinque anni, tutti i consensi informati datati e numerati fatti sottoscrivere.
Il consenso informato deve: contenere i dati dell’operatore energetico, essere letto e firmato dal cliente, che in questo modo conferma:
1. che Liliana Scavoni non è un medico;
2. di essere a conoscenza delle competenze dell’operatore energetico e che interagisce esclusivamente con il proprio sistema energetico;
3. che l’eventuale intervento di riequilibrio non è, e non sostituisce alcuna terapia medica.
4. che l’operatore energetico non è autorizzato ad eseguire diagnosi;
5. che non può effettuare una prognosi;
6. che non può prescrivere nessun tipo di farmaco o altro;
Qualora il cliente sia un minorenne o un infermo di mente, il consenso informato deve
essere espresso dal rappresentante legale. In presenza di esplicito rifiuto del cliente,
l’operatore deve desistere da qualsiasi atto, non essendo consentito alcun intervento
contro la volontà del cliente.

Art. 9 – Segreto professionale
1) II segreto professionale è un diritto del cliente; l’operatore deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può venire a conoscenza durante il rapporto professionale con il suo cliente; deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate per il suo cliente.
L’operatore, qualora si avvalga per la propria professione di collaboratori, deve informarli dell’obbligo del segreto professionale e deve vigilare perché essi vi si conformino.
La rivelazione del segreto è consentita:
a) se imposto dalla legge;
b) se richiesta o autorizzata dall’interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione sull’opportunità o meno della rivelazione stessa.
Salvo per casi previsti al punto a e b, resta comunque all’operatore la valutazione sull’opportunità della deroga allorché sia in grave pericolo la salute o l’incolumità della vita stessa del cliente o di terzi.
La morte del cliente o la cessazione del rapporto con lo stesso, non esime l’operatore dall’obbligo del segreto.
2) L’operatore energetico deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i clienti, anche se affidata a sistemi informatici.
3) Nelle applicazioni scientifiche di dati, l’operatore non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possono consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.
Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia documento relativo a singoli clienti, anche se destinati a enti o autorità che svolgono attività sanitaria, l’operatore deve attuare ogni precauzione al fine di garantire la tutela del segreto professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia.
L’operatore energetico non può collaborare alla costituzione di banche dati, ove non esistano assolute garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata del cliente.

Art. 10 – Informazioni al cliente

Ogni richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta.

 

Art.11 – Aggiornamento e formazione professionale
L’operatore energetico ha il dovere dell’aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze. Liliana Scavoni infatti si impegna quotidianamente in un proprio percorso personale per favorire sia il proprio BenEssere che per migliorare la sua preparazione e la sua professionalità.

Art. 12 – Clienti in trattamento medico
L’operatore energetico deve rispettare il rapporto esistente fra il cliente e il medico curante, evitando di contrapporsi con giudizi di valore che mettono in difficoltà il cliente medesimo. L’operatore non può mai e per nessun motivo interrompere un trattamento medico o farmacologico del cliente prescritto dal medico curante o altri operatori sanitari, né sconsigliare il proseguimento dello stesso.

Art. 13 – Competenza
L’operatore ha l’obbligo di fornire al cliente un’immagine di se stesso e della sua professione chiara e precisa, fornendo solo quelle prestazioni per le quali è qualificato e preparato. Pertanto, egli non invade campi professionali dei quali non possiede la preparazione e, soprattutto, i requisiti. Laddove egli onestamente riconosca la non adeguatezza della sua opera rispetto al problema specifico del cliente, o nell’eventualità che, nello svolgimento della sua professione si evidenzi la necessità dell’intervento di un
altro professionista, è tenuto ad informare il cliente in modo chiaro ed esplicito e deve invitarlo a rivolgersi al suo medico curante.
Se il cliente, debitamente informato del bisogno di rivolgersi al suo medico o altri servizi sanitari, si rifiuta, l’operatore energetico può astenersi dalla propria prestazione professionale.

Art. 14 – Conoscenza delle tecniche utilizzate
L’operatore energetico è tenuto ad una adeguata conoscenza degli effetti dei metodi utilizzati, delle loro indicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi e delle tecniche che utilizza per migliorare la qualità della vita della persona e stimolare un miglioramento delle prestazioni del proprio Sistema Energetico.

Art. 15 – Prodotti utilizzati
L’operatore energetico non utilizzerà né consiglierà prodotti per guarire da una malattia né per sopprimere sintomi di origine patologica.

Art. 16Cure e guarigioni
È fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che dia un’immagine non corretta della professione e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze improprie quali quelle del campo medico, ove l’operatore non sia in possesso dei titoli richiesti per operare in tali settori.
L’operatore, conscio del suo ambito professionale, non utilizzerà termini od affermazioni non congruenti con la sua identità professionale nella comunicazione con il cliente, quali “che curerà” dalla sua malattia, “io ho guarito” o simili, si atterrà ad espressioni come “equilibrio”, “benessere”, “miglioramento della qualità della vita”.
L’operatore inoltre, stimola ed incoraggia atteggiamenti autonomi da parte dei clienti, scoraggiando quindi qualsiasi forma di dipendenza.

Art. 17 – Responsabilità dei propri atti professionali
L’operatore energetico consapevole del proprio ruolo e dell’ambito in cui opera, è responsabile dei propri atti professionali dei quali deve rispondere accettandone le conseguenze.

Art. 18 – Competenze professionali
L’operatore energetico deve garantire al cliente impegno e competenza professionale. Egli deve affrontare i problemi con il massimo scrupolo, dedicando al cliente il tempo necessario, fornendo, in termini comprensibili, tutte le informazioni dovute.

Art. 19 – Rifiuto della prestazione professionale
L’operatore non deve discriminare i propri clienti o colleghi in base al sesso, religione, razza o appartenenza politica, ma può rifiutare la propria opera qualora lo ritenga necessario.

Art. 20 – Continuità della prestazione professionale
L’operatore ha il dovere di assicurare al cliente la continuità del suo operato. In caso di indisponibilità o impedimento deve garantire la propria sostituzione, affidandola a colleghi di competenza adeguata e informandone il cliente.

Art. 21 – Tariffa professionale
L’operatore, pur consapevole che nel libero esercizio della professione vale il principio generale dell’intesa diretta tra operatore e cliente e pur instaurando con lo stesso il necessario rapporto di fiducia e sostegno, trattiene con lui un rapporto professionale, che è conferma dell’obbligatorietà dell’onorario.
L’operatore energetico è tenuto a far conoscere al proprio cliente il suo onorario che di norma va accettato preventivamente attraverso la sottoscrizione del “consenso informato”. I compensi per le prestazioni non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni
medesime.

Art. 22 – Pubblicità e informazione al pubblico, limiti
La pubblicità e le informazioni in materia di Esserenergologia (lo studio dell’Essere Energetico, marchio regolarmente registrato da Liliana Scavoni) devono essere contenute entro i limiti del decoro professionale e ispirate a criteri di serietà e di rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico. L’operatore energetico non deve utilizzare forme di pubblicità ingannevoli e rivendicare guarigioni o effetti terapeutici.

Art. 23 – Rapporti tra operatori olistici – abuso di titoli
L’operatore energetico non può e non deve fregiarsi di titoli di cui non è in possesso, non deve inoltre avallare con tacito consenso, eventuali titoli che il cliente gli attribuisce.

Art. 24 – Rispetto reciproco
I rapporti tra operatori olistici devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco e della considerazione della rispettiva attività professionale, essi sono improntati alla massima correttezza, solidarietà professionale e buona fede. Costituisce grave infrazione deontologica la denigrazione dei colleghi. L’opportuna comunicazione tra operatori olistici delle rispettive esperienze e pratiche professionali non deve assumere caratteristiche pubblicitarie.

Art. 25 – Proposta di consulenze
Qualora il caso o l’interesse del cliente lo esigano, o comunque quando sia necessario il ricorso ad adeguate competenze, l’operatore energetico deve proporre la consulenza con altro collega o presso idonee strutture di specifica competenza e qualificazione.

Art. 26 – Impegno sociale
L’operatore energetico è al servizio sia del singolo sia della collettività. Egli è un cittadino responsabile della comunità di cui fa parte. l’ O. E.  è un osservatore attento e consapevole dell’evoluzione dell’ambiente in cui vive.

Art. 27Professionalità

L’operatore energetico non deve promettere alcun genere di risultato; deve essere a conoscenza dei propri limiti personali e professionali, deve intervenire solo dove la sua professione glielo permette.